SOS Utenti è un’Associazione in difesa dei Consumatori e degli Utenti il cui scopo è quello di aiutare i cittadini e in particolar modo quelli più indifesi; lo spirito che deve animare tutti i professionisti/delegati che collaborano con SOS Utenti è quello del volontariato, a titolo gratuito. Seguono alcune indicazioni deontologiche che devono ispirare l’attività dei vari professionisti/delegati.
Il rapporto tra il professionista/delegato e l’Associato è fondato sulla fiducia che quest’ultimo ha nell’Associazione negli scopi e finalità che questa persegue; ne deriva che il professionista/delegato ha il dovere e l’obbligo di prestare la propria opera nel rispetto dello spirito e della lettera dello Statuto dell’Associazione e delle Direttive emanate dai suoi organi statutari.
Il professionista/delegato SOS Utenti deve tener conto delle condizioni economiche degli utenti e della loro qualità di soci, adeguando il proprio onorario alle capacità degli stessi ed alle indicazioni degli Organi statutari dell’Associazione.
Il professionista/delegato deve prestare gratuitamente la propria consulenza agli associati SOS Utenti nella formulazione di pareri orali, pretendendo un compenso solo per le ulteriori attività.
Il professionista/delegato non deve consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti che possano creare un ingiustificato rischio e/o sacrificio delle ragioni o aspettative dell’associato.
Il professionista/delegato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini comunque un conflitto tra incarichi già prestati per parti o categorie che si trovino in contrasto con le finalità statutarie. Sussiste conflitto di interessi in ogni caso in cui l’espletamento di un mandato determini il pericolo o la possibilità della violazione del segreto sulle informazioni fornite da un associato, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte o di una categoria avvantaggi o crei un pregiudizio ad altra parte o categoria. Costituisce grave violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente, compimento di atti inerenti al mandato ed agli interessi di SOS Utenti.
Il professionista delegato SOS Utenti è tenuto ad informare chiaramente l’associato all’atto dell’incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le soluzioni possibili, nonché il presumibile costo complessivo della causa e delle sue prestazioni.
Il professionista/delegato è tenuto altresí ad informare l’associato e la SOS Utenti sullo svolgimento dell’incarico conferitogli, nonché sulla presumibile durata dello stesso.
Il professionista/delegato SOS Utenti può chiedere all’associato l’anticipazione delle spese e un acconto sull’onorario che non potrà mai superare i minimi tariffari o quell’altra somma che sarà indicata da uno degli organi statutari dell’Associazione.
Il professionista/delegato si obbliga ad informare il Comitato Direttivo prima di intraprendere qualsivoglia azione contro un associato (liquidazione Ordine Avvocati, ecc…).
Il professionista/delegato che non rispetti le presenti regole deontologiche è dichiarato decaduto dall’incarico dal Comitato Direttivo SOS Utenti.